1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la legge 16 giugno 1927, n. 1766;
b) la legge 10 luglio 1930, n. 1078;
c) il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141;
d) la legge 17 aprile 1957, n. 278;
e) l'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
f) il comma 5 dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
g) l'articolo 12 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2. La presente legge entra in vigore decorsi tre mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.