Art. 9.
(Disposizioni abrogate ed entrata in vigore).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

          a) la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

          b) la legge 10 luglio 1930, n. 1078;

 

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          c) il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141;

          d) la legge 17 aprile 1957, n. 278;

          e) l'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

          f) il comma 5 dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

          g) l'articolo 12 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

      2. La presente legge entra in vigore decorsi tre mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.